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Statuto | società pavese

STATUTO

Associazione
SOCIETÀ PAVESE DI STORIA PATRIA aps

Scheda di adesione di Carlo Dossi, uno tra i primi personaggi illustri iscritti alla Società  

(approvato nell’Assemblea straordinaria dei soci del 28 aprile 2025)

ART. 1
DENOMINAZIONE E SEDE

  1. È costituita in Pavia dal 1° gennaio 1901 una società fra cultori di storia patria denominata  “SOCIETÀ PAVESE DI STORIA PATRIA”, di seguito indicata con il termine “ASSOCIAZIONE SOCIETÀ PAVESE DI STORIA PATRIA APS”, in breve “ASSOCIAZIONE SOCIETÀ PAVESE APS”.
  2. L’associazione Società Pavese di Storia Patria aps ha sede legale nel Comune di Pavia, presso la Biblioteca Civica “C. Bonetta”, piazza Petrarca 2; la sede può essere spostata all’interno del territorio comunale in accordo con il Comune senza necessità di modificare lo statuto.
  3. La durata dell’associazione Società Pavese aps è fissata fino al 31 dicembre 2100, e potrà essere prorogata con delibera dell’Assemblea straordinaria dei soci.
  4. Il presente statuto, contenente le norme relative al funzionamento dell’associazione, è stato redatto secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.
  5. Lo statuto costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’associazione  Società Pavese aps e vincola alla sua osservanza gli aderenti all’associazione stessa.
  6. In caso di contrasto tra le clausole dell’atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde.

ART. 2
FINALITÀ

  1. L’associazione Società Pavese aps esercita, senza scopo di lucro, e in via prevalente, attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. 117 del 2017 e successive modificazioni e integrazioni, attività caratterizzate da finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale volte principalmente a:
    a) raccogliere e diffondere conoscenze e informazioni relative alla storia di Pavia e del suo territorio, anche nella più vasta attinenza con la storia lombarda e italiana;
    b) intervenire per la conservazione e la tutela delle tradizioni e del patrimonio storico e culturale pavese;
    c) promuovere, anche d’intesa con le Amministrazioni Pubbliche locali e regionali, con l’Università degli studi, lo IUSS e le Scuole, attività e iniziative volte a perseguire le finalità propostesi;
    d) curare l’indagine, lo studio e la illustrazione di ogni aspetto della storia civile, letteraria, religiosa, economica pavese e delle istituzioni amministrative, politiche, sociali e culturali e di pubblicarne i risultati allo scopo di offrire una sempre più approfondita conoscenza della storia di Pavia e del territorio.

ART. 3
ATTIVITÀ

  1. L’associazione svolge le proprie attività di interesse generale di cui all’art. 5, lett. i) del D. Lgs. N. 117/2017, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore alla metà del numero dei volontari associati.
  2. L’attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite nel regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall’Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e/o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’associazione Società Pavese aps.
  3. L’associazione Società Pavese aps può svolgere anche attività diverse da quelle di interesse generale individuate, purché assumano carattere strumentale e secondario, nel pieno rispetto di quanto stabilito dall’art. 6 D.lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

ART. 4
BOLLETTINO DELLA SOCIETÀ PAVESE DI STORIA PATRIA

  1. L’associazione Società Pavese aps pubblica in un periodico dal titolo “Bollettino della Società Pavese di Storia Patria” articoli, dissertazioni, memorie, illustrazioni di documenti riguardanti la storia di Pavia secondo quanto disposto dall’art. 2.
  2. Gli scritti presentati per la pubblicazione devono essere accettati dal Comitato di Redazione che è composto dal Presidente dell’associazione Società Pavese aps, dal Vice Presidente e dal Segretario, dal Direttore del “Bollettino” e da un gruppo di studiosi competenti nominati dal Presidente. Il Presidente, il Segretario, il Direttore del Bollettino e il segretario del Comitato di Redazione curano la stampa dei lavori accettati.
  3. Gli autori degli scritti accettati dovranno ottemperare alle norme e condizioni stabilite dall’apposito regolamento interno e ciascun autore sarà responsabile delle proprie pubblicazioni e ne conserverà la proprietà letteraria.
  4. Ogni socio in regola con il versamento della quota annuale ha diritto a una copia gratuita del Bollettino e di eventuali altre pubblicazioni curate dall’associazione Società Pavese aps nel corso dell’anno.

ART. 5
AMMISSIONE DEI SOCI

  1. Possono presentare domanda di ammissione all’associazione Società Pavese aps tutte le persone fisiche e giuridiche nel rispetto delle limitazioni di cui all’art. 4, c.2 (enti esclusi) del D.Lgs. n. 117/2017 che ne condividono le finalità e che, mosse da spirito di aperta collaborazione, si impegnano concretamente per realizzarle.
  2. La domanda di ammissione dovrà contenere:
    – l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
    – la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente statuto e gli eventuali regolamenti, e di attenersi, anche se dissenziente, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
  3. L’ammissione alla Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo non oltre sessanta giorni dal giorno in cui è pervenuta la domanda di iscrizione.
  4. Il Consiglio Direttivo può deliberare l’ammissione o rigettarla con comunicazione motivata, che deve essere trasmessa all’interessato.
  5. L’interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, entro sessanta giorni può chiedere che si pronunci l’Assemblea in occasione della prima convocazione utile;
  6. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo settore.
Scheda di adesione di Benedetto Croce, uno tra i primi personaggi illustri iscritti alla Società  

ART. 6
DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

  1. L’associazione Società Pavese aps garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio, escludendo ogni forma di discriminazione.
  2. Ogni socio ha diritto di:
    – votare per l’elezione degli organi sociali e presentare la propria candidatura agli stessi e comunque esprimere il proprio voto in Assemblea;
    – essere informato sulle attività dell’associazione Società Pavese aps;
    – prendere atto dell’ordine del giorno delle Assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario e consultare i verbali e gli altri libri sociali richiedendoli al Segretario che dovrà esibirli entro 30 giorni;
    – essere rimborsato dalle spese effettivamente sostenute e documentate, secondo i limiti e con le modalità predefinite dagli organi sociali.
  3. Ciascun socio ha il dovere di:
    – rispettare il presente statuto, l’eventuale regolamento interno e, anche se dissenziente, quanto deliberato dagli organi sociali;
    – attivarsi compatibilmente con le proprie disponibilità personali, per il conseguimento dello scopo sociale;
    – non arrecare danno all’associazione Società Pavese aps;
    – versare la quota associativa, secondo l’importo stabilito in sede di approvazione del bilancio preventivo, o eventuali contributi straordinari finalizzati a supportare le attività associative.
  4. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di scioglimento, e di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio consuntivo.
  5. Le quote sociali o i contributi alle attività associative, qualora deliberati, non hanno carattere patrimoniale.

ART. 7
PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

  1. La qualità di socio si perde per dimissioni, per decadenza e per esclusione.
  2. Le dimissioni devono essere comunicate per iscritto al Consiglio Direttivo e decorrono dalla data in cui il Consiglio ne viene a conoscenza.
  3. La decadenza si verifica per morosità quadriennale e viene dichiarata dal Consiglio.
  4. L’esclusione viene dichiarata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che abbia tenuto comportamento scorretto o commesso atti censurabili, o in contrasto con le disposizioni del presente statuto o le direttive del Consiglio; nonché nei confronti del socio che ostacoli con il suo comportamento il buon funzionamento dell’associazione Società Pavese aps o le arrechi danno. L’esclusione deve essere comunicata al socio interessato con lettera raccomandata o altro mezzo equipollente, quali indirizzo di posta elettronica certificata o indirizzo di posta elettronica semplice, con conferma di ricezione/lettura. Il socio espulso può ricorrere all’Assemblea chiedendo con atto scritto che la stessa si pronunci nel corso della prima riunione utile.

ART. 8
ORDINAMENTO DELLA SOCIETÀ PAVESE APS

  1. L’Associazione Società Pavese aps si è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l’uguaglianza tra i soci.
  2. La struttura associativa è composta da:
    – Assemblea;
    – Consiglio Direttivo di 9 componenti;
    – Presidente, con funzioni di legale rappresentanza;
    – Organo di controllo e/o dal revisore legale dei conti nei casi imposti dalla legge;
    – Collegio dei Probiviri.
  3. Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite. Non sono tra loro cumulabili.

ART. 9
POTERI DELL’ASSEMBLEA

  1. L’Assemblea è composta da tutti i soci ed è l’organo sovrano.
  2. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione Società Pavese aps o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
  3. Hanno diritto di voto tutti i soci in regola con i pagamenti delle quote annuali, a precindere dal giorno dell’iscrizione all’associazione. Ciascun socio ha diritto a un voto.
  4. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun socio può rappresentare fino ad un massimo di tre soci.
  5. L’Assemblea può essere convocata in forma ordinaria o in forma straordinaria.
  6. L’Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all’anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, e:
    – nomina e revoca, a scrutinio segreto, il Presidente eleggendolo tra i soci;
    – nomina e revoca, a scrutinio segreto, i componenti del Consiglio Direttivo eleggendoli tra i soci;
    – nomina e revoca, a scrutinio segreto, i componenti del Collegio dei Probiviri eleggendoli tra i soci;
    – nomina e revoca, quando previsto dalla Legge, i componenti dell’Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
    – discute e approva il programma dell’attività dell’associazione Società Pavese aps per l’anno in corso, nel quale sono specificate per ogni attività le connessioni con le finalità e l’oggetto descritti nel presente statuto e sono evidenziati i risultati attesi, assieme al bilancio preventivo dell’associazione;
    – discute e approva il bilancio consuntivo e la relazione sull’attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l’anno precedente dall’Assemblea, quanto realizzato e i risultati conseguiti;
    – delibera in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo e a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
    – delibera, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di esclusione del socio, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
    – ratifica i provvedimenti di competenza dell’Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
    – approva eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
    – fissa l’ammontare del contributo associativo annuale e la scadenza del versamento;
    – delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
  7. L’Assemblea straordinaria ha il compito di:
    – deliberare sulle modificazioni dello statuto;
    – deliberare la fusione, la scissione, la trasformazione, lo scioglimento e la liquidazione dell’associazione Società Pavese aps.

ART. 10
CONVOCAZIONE DELL’ ASSEMBLEA

  1. L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’associazione Società Pavese aps in via ordinaria, almeno una volta all’anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell’associazione.
  2. L’Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio Direttivo.
  3. L’Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell’avviso di convocazione inviata tramite lettera o posta elettronica. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione dell’ordine del giorno, del luogo, dell’ora e della data dell’adunanza.

ART. 11
VALIDITÀ DELL’ASSEMBLEA E MODALITÀ DI VOTO

  1. L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio o per delega, previa verifica del diritto di partecipazione e di voto da parte del Presidente dell’Assemblea.
  2. L’Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.
  3. L’Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito a modificazioni dello statuto, fusione, scissione, trasformazione, scioglimento e liquidazione dell’associazione.
  4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l’Assemblea straordinaria delibera con la presenza di almeno due terzi dei soci presenti in proprio o per delega, anche in seconda convocazione, e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
  5. In caso di scioglimento, l’Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nel libro dei soci.
  6. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello dell’associazione Società Pavese aps, devono astenersi dalle relative deliberazioni.
  7. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.
  8. Quando se ne ravvisi la necessità, l’espressione del voto può avvenire per corrispondenza o in via elettronica.
  9. Di ogni riunione dell’Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell’associazione Società Pavese aps per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell’Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

ART. 12
CONSIGLIO DIRETTIVO

  1. Il Consiglio Direttivo è l’organo di governo e di amministrazione dell’associazione Società Pavese aps.
  2. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale.
  3. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.
  4. Il Consiglio Direttivo è formato dal Presidente dell’associazione, che svolge le funzioni di Presidente del Consiglio Direttivo, e da componenti, eletti dall’Assemblea tra i soci.  Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.
  5. Nella prima riunione del Consiglio Direttivo vengono assegnate le cariche di Vicepresidente, Segretario e Tesoriere.
  6. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato a esercitarla. Il Segretario custodisce gli atti dell’associazione, stende i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee; provvede alla compilazione e alla conservazione dei registri, cura la tenuta dello schedario dei soci e dell’archivio di tutta la documentazione. Il Tesoriere cura la riscossione delle quote dei soci e ogni altro provento, e gestisce i fondi secondo le disposizioni del Consiglio firmando i documenti necessari; entro il mese di marzo di ogni anno redige, secondo le direttive del Consiglio, il bilancio preventivo e consuntivo. I bilanci, dopo l’approvazione del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei conti quando richiesto dalla legge, sono sottoposti all’Assemblea per l’approvazione definitiva. Il Tesoriere controlla altresì le note di spesa presentate dai componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri per il rimborso.
  7. Le delibere del Consiglio sono immediatamente esecutive.
  8. I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica per la durata di tre esercizi, sono rieleggibili e svolgono la loro attività gratuitamente.
  9. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, di un membro, il Consiglio nomina un membro in sostituzione, ricorrendo al primo dei non eletti. Qualora non vi siano candidati non eletti disponibili, l’Assemblea eleggerà il consigliere sostituto nella prima assemblea utile. Il membro sostituto scadrà dalla carica unitamente agli altri componenti del Consiglio.

ART. 13
COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

  1. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte l’anno e quando il Presidente ne ravvisi l’opportunità, o ne sia fatta richiesta per iscritto da almeno tre consiglieri.
  2. Il Consiglio Direttivo:
    – amministra l’associazione Società Pavese aps, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
    – redige la bozza del bilancio preventivo predisposta dal Tesoriere e del programma di attività annuale predisposta dal Presidente, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l’oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi;
    – propone, all’interno della bozza del bilancio preventivo, l’ammontare della quota sociale annuale;
    – gestisce la contabilità e redige la bozza del bilancio consuntivo predisposta dal Tesoriere, nonché la relazione sull’attività svolta che rappresenti, in riferimento al programma di attività deliberato l’anno precedente dall’Assemblea, quanto realizzato e i risultati conseguiti;
    – approva o rigetta le domande di ammissione dei soci;
    – propone all’Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
    – approva i provvedimenti assunti in via di urgenza purché non rientranti nelle competenze indisponibili dell’Assemblea ai sensi dell’art 25 d.lgs. 117/2017;
    – svolge ogni altra attività non espressamente assegnata, dallo statuto o dalla legge, all’Assemblea o ad altro organo sociale.
  3. Il Consiglio è investito di tutti i poteri per la gestione della Associazione. In particolare, è compito del Consiglio provvedere al funzionamento amministrativo e organizzativo dell’associazione Società Pavese aps dando attuazione alle delibere dell’Assemblea; e esaminare tutte le proposte che pervengono ai fini di cui agli artt. 2 e 3 del presente statuto. Il Consiglio può emanare regolamenti e dare disposizioni per il buon andamento della associazione, e per la disciplina delle diverse attività; può nominare, tra i suoi membri, un comitato esecutivo; può nominare commissioni o comitati di lavoro per particolari attività; può avvalersi della collaborazione di terzi, anche non soci, e può delegare a propri membri o a terzi specifiche funzioni o incarichi.

ART. 14
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

  1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza assoluta dei componenti ed è presieduto dal Presidente dell’associazione Società Pavese aps.
  2. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
  3. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo è redatto verbale da parte del Segretario dell’associazione Società Pavese aps.
  4. Qualora si dimettano la maggioranza dei consiglieri, il Consiglio Direttivo deve considerarsi decaduto e il Presidente deve convocare quanto prima l’Assemblea ordinaria per procedere al suo rinnovo.
  5. I membri del Consiglio decadono per tre assenze consecutive non giustificate.

ART. 15
IL PRESIDENTE

  1. Il Presidente è il legale rappresentante dell’associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno; a lui spetta la rappresentanza legale e giudiziale dell’Associazione, la firma sociale e la nomina del Direttore del “Bollettino della Società Pavese di Storia Patria” e dei procuratori alle liti o ad affari speciali; può anche delegare a terzi particolari incarichi. Egli predispone ogni anno, entro il mese di marzo, la relazione annuale.
  2. Il Presidente è eletto dall’Assemblea a scrutinio segreto e a maggioranza di voti.
  3. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’Assemblea con deliberazione approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.
  4. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo e sovrintende alla realizzazione del programma di attività deliberato dall’Assemblea.
  5. In caso di necessità ed urgenza, quando non sia possibile riunire tempestivamente il Consiglio Direttivo, il Presidente può assumere le decisioni opportune al fine di evitare un danno all’associazione. Tali decisioni devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.

ART. 16
IL PRESIDENTE ONORARIO

  1. L’Assemblea può conferire, su proposta del Consiglio Direttivo, la dignità di Presidente onorario a un socio che abbia acquisito alti meriti in campo storico, artistico o scientifico, o si sia reso benemerito verso l’associazione Società Pavese di Storia Patria aps. La nomina avviene con il voto favorevole dei due terzi dei soci presenti.
  2. La carica di Presidente Onorario non è compatibile con altre cariche in seno agli organi dell’associazione, salvo quelle relative al “Bollettino”.
  3. Il Presidente Onorario può essere invitato a partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
  4. Il Presidente Onorario dura in carica a tempo indeterminato.

ART. 17
IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

  1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, che sono nominati dalla Assemblea. Una volta costituito, il Collegio elegge tra i suoi componenti il proprio presidente.
  2. Le cariche sono gratuite e i membri del Collegio hanno diritto solo al rimborso a piè di lista delle spese sostenute per l’espletamento dell’incarico.
  3. Compito del Collegio è di giudicare, su richiesta del Consiglio Direttivo, le controversie tra i soci sorte nell’ambito della Associazione, nonché quelle sorte tra i soci e gli organi sociali.
  4. Il Consiglio Direttivo deve sottoporre al Collegio le questioni per le quali riceva richiesta da almeno dieci soci.
  5. Il Collegio dei Probiviri è, altresì, organo di controllo della attività dell’associazione, qualora non sia richiesto l’organo di controllo e revisione nei casi previsti dalla legge. I suoi membri, anche singolarmente, possono procedere ad atti ispettivi e di controllo; possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, con diritto di intervento, ma non di voto.
  6. Convoca le assemblee, se non vi provvede il Presidente del Consiglio Direttivo, e negli altri casi previsti.
  7. Ai Probiviri è demandata inoltre l’interpretazione del presente statuto nei casi di controversia.

ART. 18
ORGANO DI CONTROLLO

  1. L’Assemblea nomina l’Organo di Controllo, anche monocratico, qualora, per due esercizi consecutivi, siano superati due dei limiti determinati dalla norma vigente.
  2. La composizione e le funzioni dell’Organo di controllo sono quelle determinate dall’art. 30 del D.Lgs. 117/2017.
  3. L’Assemblea nomina un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione iscritti nell’apposito registro, qualora, per due esercizi consecutivi, siano superati due dei limiti determinati dalla norma vigente.
Pagina del verbale del Consiglio di Presidenza della Società, del 6 gennaio 1901, nel quale furono definite le caratteristiche del “Bollettino”

ART. 19
LIBRI SOCIALI

  1. Sono libri sociali dell’associazione Società Pavese aps:
    – l’elenco dei soci dell’associazione;
    – il libro verbali dell’Assemblea, contenente gli avvisi di convocazione e i verbali dell’Assemblea;
    – il libro verbali del Consiglio Direttivo, contenente i verbali del Consiglio Direttivo;
    – il libro dei volontari contenente i nominativi delle persone che svolgono attività di volontariato non occasionale per l’associazione.
  2. La tenuta dei libri sociali è a cura del Segretario dell’associazione Società Pavese aps.
  3. I verbali di Assemblea e Consiglio Direttivo devono contenere la data, l’ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all’ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
  4. Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

ART. 20
RISORSE ECONOMICHE

  1. Il patrimonio dell’associazione Società Pavese aps è rappresentato da eventuali immobili che pervengano in proprietà all’associazione, dai beni mobili e dagli impianti, dai materiali, dalle attrezzature e da ogni altro bene, materiale o immateriale, di proprietà della Associazione, nonché dai fondi accantonati per il conseguimento dello scopo sociale.
  2. Le entrate economiche dell’associazione Società Pavese aps sono rappresentate da:
    – quote sociali;
    – contributi pubblici e privati;
    – donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
    – rendite patrimoniali e attività di raccolta fondi;
    – gli eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall’associazione Società Pavese aps, purché adeguatamente documentate, per l’attività di interesse generale prestata;
    – altre entrate espressamente previste dalla legge.
  3. Le entrate derivanti dalle quote sociali devono essere destinate alla finalità di cui agli artt. 2 e 3 in misura non inferiore all’80% (ottanta per cento).

ART. 21
ESERCIZIO SOCIALE

  1. L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
  2. Il resoconto economico è predisposto dal Tesoriere secondo le direttive del Consiglio Direttivo che lo approva prima di essere sottoposto all’approvazione definitiva dell’Assemblea entro il mese di aprile.

ART. 22
DIVIETO DI DISTRIBUZIONE UTILI

  1. Il patrimonio dell’associazione Società Pavese aps, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
  2. Ai fini di cui al comma 1, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 23
ASSICURAZIONE DEI VOLONTARI

  1. Tutte le persone che prestano attività di volontariato per l’associazione Società Pavese aps sono assicurate per malattia, infortunio e responsabilità civile.
  2. L’associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

ART. 24
MODIFICHE DELLO STATUTO

  1. Eventuali modifiche al presente statuto possono essere proposte con deliberazione del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un terzo dei soci.
  2. Le modifiche verranno predisposte dal Consiglio Direttivo, che dovrà tener conto di eventuali indicazioni o mozioni proposte dall’Assemblea, e saranno sottoposte alla approvazione di un’Assemblea straordinaria, che sarà valida solo con la presenza, in persona o per delega, dei due terzi dei soci aventi diritto al voto anche in seconda convocazione, e che delibererà con maggioranza dei votanti.

ART. 25
SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

  1. Lo scioglimento dell’associazione Società Pavese aps è deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Contestualmente l’Assemblea deve nominare il liquidatore.
  2. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all’art. 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, ad altro ente del Terzo settore individuato dall’Assemblea.

ART. 26
NORMA INTEGRATIVA

  1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento agli artt. 36 e seguenti del Codice civile, che regolano le associazioni non riconosciute, nonché alle norme di cui al D. Lgs. 117/2017, che qui si intendono integralmente trascritte.
  2. Competente per ogni controversia è il Foro di Pavia.
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