Statuto

Scheda di adesione di Carlo Dossi, uno tra i primi personaggi illustri iscritto alla Società  

(approvato dall’Assemblea ordinaria in seconda convocazione il giorno 12 maggio 1984)

Art. 1

È costituita in Pavia dal 1° gennaio 1901 una Società fra cultori di storia patria con il titolo di SOCIETÀ PAVESE DI STORIA PATRIA. La Società ha la sede ufficiale presso la Biblioteca Civica “C. Bonetta”, Piazza Petrarca, 2, Pavia.

Art. 2

La Società Pavese di Storia Patria si propone:
a) di raccogliere e di diffondere conoscenze e informazioni relative alla storia di Pavia e del suo territorio, anche nella più vasta attinenza con la storia Lombarda e Italiana; di intervenire per la conservazione e la tutela delle tradizioni e del patrimonio storico e culturale pavese;
b) di promuovere, anche d’intesa con le Amministrazioni Pubbliche Locali e Regionali, con l’Università degli Studi e le Scuole, attività e iniziative volte a perseguire le finalità propostesi;
c) di curare l’indagine, lo studio e l’illustrazione di ogni aspetto della storia civile, letteraria, religiosa, economica pavese e delle istituzioni amministrative, politiche, sociali e culturali, e di procurare la pubblicazione di ricerche scientifiche, di documenti e monumenti che permettano una sempre più approfondita conoscenza della storia di Pavia.

Art. 3

La Società Pavese di Storia Patria è apolitica e non persegue scopi di lucro.

Art. 4

La Società è composta da un numero indeterminato di soci, ed ogni nuova ammissione è deliberata dal Consiglio di Presidenza. Tutti gli incarichi sono gratuiti e sono conferiti ai soli soci. Le sostituzioni normali e le nuove elezioni si svolgeranno entro il mese di aprile di ogni anno. Tutti sono rieleggibili. Obblighi e diritti sono personali.

Art. 5

L’Assemblea generale dei soci elegge a scrutinio segreto e a maggioranza di voti, o per acclamazione, il Presidente, un Consiglio di otto membri, e un Collegio di tre Revisori dei conti. Tutti gli eletti durano nell’incarico tre anni. Il Consiglio provvede a nominare nel suo interno un Vice Presidente, un Segretario, un Bibliotecario, un Economo Cassiere. Tutti i membri del Consiglio hanno voto deliberativo. Il Consiglio è radunato dal Presidente per trattare gli affari ordinari della Società. Il Consiglio delibera a maggioranza di voti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Le sue deliberazioni sono esecutive. Per l’elezione del Presidente, del Consiglio e del Collegio dei Revisori è ammesso un massimo di tre deleghe per ogni socio presente.

Scheda di adesione di Benedetto Croce, uno tra i primi personaggi illustri iscritto alla Società  

Art. 6

II Presidente rappresenta la Società, convoca le adunanze e ne dirige le discussioni, veglia all’osservanza dello Statuto, propone quanto giova ai fini e all’incremento della Società, firma gli atti d’ufficio e la corrispondenza, cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e può prendere provvedimenti d’urgenza riferendone alla prossima adunanza.
II Vice Presidente lo supplisce in caso d’assenza.
Il Segretario custodisce gli atti della Società, stende e firma i verbali delle adunanze, tiene la corrispondenza e il protocollo, esegue gli incarichi del Presidente, dispone d’accordo con la Presidenza l’ordine delle materie da trattarsi nelle adunanze.
Il Bibliotecario ha cura dei libri appartenenti alla Società e dei periodici che la Società riceve in cambio, e ne regola la consultazione secondo i regolamenti della Biblioteca Civica “C. Bonetta”.
L’Economo Cassiere cura la riscossione del contributo dei soci e ogni altro provento della Società, firma le quietanze, le reversali, i mandati di pagamento e paga le spese previste o deliberate straordinariamente dalla Società su mandato firmato dal Presidente, tiene un registro di entrata e uscita, compila entro il 28 febbraio il bilancio consuntivo di ogni anno da presentare, previa l’approvazione del Consiglio di Presidenza e del Collegio dei Revisori, all’Assemblea dei soci.

Art. 7

La Società pubblica in un periodico dal titolo “Bollettino della Società Pavese di Storia Patria”, articoli, dissertazioni, memorie, illustrazioni di documenti riguardanti la storia di Pavia, secondo il disposto dell’art. 2.
I soci hanno diritto ad un esemplare del “Bollettino”.
Gli autori degli scritti accettati per la pubblicazione devono ottemperare alle norme e alle condizioni stabilite da un apposito regolamento interno. Ciascun autore è responsabile delle sue pubblicazioni e ne conserva la proprietà letteraria.
Per l’accettazione e l’esame degli scritti da pubblicarsi nel “Bollettino” della Società è costituito un Comitato di Redazione composto dal Presidente, dal Vice Presidente e dal Segretario, che si avvarrà del consiglio scientifico di studiosi competenti.
Il Presidente e il Segretario curano la stampa dei lavori accettati.

Art. 8

Pagina del verbale del Consiglio di Presidenza della Società, del 6 gennaio 1901, nel quale furono definite le caratteristiche del “Bollettino”

Ogni socio paga un contributo annuo, il cui ammontare è fissato ogni anno dall’Assemblea dei soci su proposta del Consiglio. Esso dovrà essere versato all’Economo Cassiere non più tardi del Marzo di ogni anno.
Il Consiglio di Presidenza potrà dare il titolo di Socio Onorario a quelle persone che con qualche cospicuo dono avranno particolarmente giovato all’incremento della Società.

Art. 9

Chi nel mese di settembre non avrà presentato le dimissioni da socio, si intenderà iscritto alla Società anche per l’anno successivo.

Art. 10

Le adunanze della Società sono indette dal Presidente o dal Vice Presidente in caso di assenza del Presidente. Nella lettera di convocazione si comunica l’ordine del giorno.
Le adunanze della Società sono ordinarie e straordinarie. Ordinaria è quella che deve essere convocata Annualmente entro il mese di aprile per l’approvazione del bilancio consuntivo e, eventualmente, per le nomine agli incarichi.
Ogni socio potrà fare proposte da aggiungere all’ordine del giorno e da presentare all’Assemblea; tali proposte dovranno essere presentate al Presidente entro il mese di febbraio.
Per la legalità delle adunanze occorre la presenza di un quinto almeno dei soci. Se però dopo un’ora da quella di convocazione non si raggiunge quel numero, si apre egualmente la seduta e le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni dell’Assemblea obbligano tutti i soci.
Sono escluse le discussioni estranee ai fini della Società o alla sua amministrazione.
Per comunicazioni urgenti da farsi alla Società o per provvedimenti da prendersi sollecitamente, dieci soci hanno facoltà di provocare dal Presidente la convocazione dell’Assemblea generale. Le adunanze straordinarie per letture e conferenze, anche con inviti agli estranei, sempre in relazione alle finalità dell’art. 2, sono indette dal Presidente.

Art. 11

Nessuna aggiunta o modifica allo Statuto può essere fatta se non su proposta del Consiglio di Presidenza o di 10 soci, sottoposta a scrutinio segreto in adunanza generale.
La deliberazione deve essere approvata dai due terzi dei presenti, che, in questo caso, non possono essere meno di un quarto dei soci. Non raggiungendosi tale numero, sarà convocata una seconda adunanza entro dieci giorni, nella quale basteranno la presenza di trenta soci e la maggioranza di due terzi dei presenti.
Il Segretario cura l’inserzione delle modifiche approvate nello Statuto e ne dà comunicazione ai soci.

Art. 12

La suppellettile scientifica della Società, ove questa si sciogliesse, passerà in proprietà del Comune di Pavia per la sua Biblioteca Civica. La durata della Società è illimitata.